non c'è libertà senza passione!

di Marzia Savarese – Avvocato

Vignetta di Elena Manzini

Vignetta di Elena Manzini

La legge 23 aprile 2009, n. 38 (di conversione del Decreto Legge 23 febbraio 2009, numero 11) introduce nel codice penale  l’art. 612 – bis, dal titolo “atti persecutori”, che prevede: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.»

Prima dell’introduzione di questo nuovo reato, gli atti persecutori nei confronti soprattutto delle donne quali appostamenti, corteggiamenti troppo insistenti, e-mails o sms etc., non potevano essere tutelati penalmente, essendo previsto solo il reato di violenza privata o minaccia.

STALKING, letteralmente significa “fare la posta”, consiste in molestie persistenti oppure in comportamenti persecutori, diretti ed anche indiretti, che se ripetuti nel tempo provocano in chi li subisce un grave stato di ansia o di paura, ingenerando un forte disagio fisico e/o psichico.

Non si riesce più a lavorare oppure a studiare, ad avere una normale vita sociale.

Infatti, il legislatore ha inteso tutelare con questa nuova fattispecie di reato la libertà morale, ovvero la libertà di autodeterminazione dell’individuo, nonché il bene fondamentale della salute, provocando la condotta “persecutoria” grave disagio psichico e fisico.

In ogni modo, ogni donna che si sente molestata può, fino a quando non presenta la querela, avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore esponendo i fatti all’autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato o Carabinieri).

E’ importante conoscere la facoltà di richiedere il provvedimento questorile di ammonimento in quanto questa misura interviene in tutti quei casi che la vittima non voglia sporgere querela oppure non abbia ancora deciso di procedere penalmente nei confronti dell’autori degli atti persecutori, prevenendo che la situazione di disagio e di ansia che è costretta a subire si aggravi.

ALLORA IMPARIAMO A CONOSCERLO E DIFENDERCI.

Se vuoi puoi richiedere ulteriori informazioni sullo STALKING. Noi ti risponderemo.